PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di favorire l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale in Italia, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri, a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:

          a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;

          b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;

          c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.

      3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono

 

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corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.
      4. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.