1. Al fine di favorire l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale in Italia, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri, a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:
a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;
b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;
c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono